La definizione
L'articolo 4, punto 14, del Regolamento (UE) 2016/679 chiama biometrici i dati ricavati con un trattamento tecnico specifico dalle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali, che consentono di identificare o autenticare una persona in modo univoco. L'impronta letta da un terminale rientra qui, e così il volto analizzato da un software.